Le operazioni di voto si svolgeranno da domenica 13 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 a lunedì 14 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
Per esercitare il diritto di voto, presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risulta iscritto, l’elettore dovrà esibire:
- la tessera elettorale
- un documento di identità
Chi avesse smarrito la propria tessera potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 8 a sabato 12 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e per tutta la durata delle operazioni di voto di domenica 13 e lunedì 14 aprile.
Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni aventi diritto al voto, mentre per l’elezione del Senato possono votare coloro che, alla data di domenica 13 aprile, hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
Sia per l’elezione della Camera (scheda rosa) sia per l’elezione del Senato (scheda gialla), l’elettore esprime il voto tracciando con la matita copiativa un solo segno (esempio, una croce o una barra) un solo segno su un solo simbolo. E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.
E’ importante ricordare che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto solo sul contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione. Se il segno invade altri simboli il voto viene comunque assegnato, si intende infatti riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso. Dal sito del Ministero dell’Interno:
Per le elezioni regionali in Sicilia all’elettore verrà consegnata una scheda di colore verde:
La scheda contiene, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista che concorre nell’’ambito provinciale, affiancato sulla medesima linea da una riga riservata all’eventuale indicazione della preferenza per un candidato alla carica di “deputato regionale” appartenente alla lista. Alla destra di tale rettangolo è riportato il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata, candidato alla carica di presidente della Regione, affiancato dal relativo contrassegno.
L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel relativo rettangolo e può esprimere una preferenza scrivendo il nominativo di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali tracciando un segno sul nominativo del candidato alla carica di presidente della Regione o tracciando un segno sul simbolo della lista, ovvero su entrambi.
L’elettore può validamente votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. Se l’elettore omette di votare per una lista regionale ed esprime validamente il suo voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende espresso anche a favore della lista regionale collegata.
E’ proclamato eletto presidente della Regione il capolista della lista regionale più votata. Il capolista della lista regionale che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore è, invece, proclamato eletto deputato regionale. Allo scopo di assicurare la stabilità del Governo regionale, la legge prevede che alla coalizione vincente sia assegnato un premio di maggioranza sino ad un massimo di 8 seggi da attribuire ai candidati della lista regionale più votata. I restanti 80 seggi sono invece assegnati, con il sistema proporzionale, ai candidati delle liste provinciali.
regionali, finocchiaro, sicilia


